Il gestore deve provvedere, ove possibile, alla rimozione dei pericoli segnalandone in ogni caso la presenza qualora gli stessi non possano essere rimossi (art.3 comma 1 Legge 363/03).
Anche le cattive condizioni della pista, dovute a fattori atmosferici devono essere adeguatamente segnalate ed in caso di particolare gravità la pista stessa deve essere chiusa.
La violazione di tale norma prevede una sanzione da Euro 5.000,00 ad Euro 50.000,00 salvo che il fatto costituisca reato.
La relativa segnaletica, riguardante lo stato della pista o lo stato della stessa, deve essere posta alla partenza dell’impianto di risalita nonché all’inizio della stessa pista di discesa.
Avv.Francesco Persio