Sci fuoripista e alpinismo: come cambia la normativa

A CURA DI FRANCESCO PERSIO

Precedente normativa (art. 17 L.363/03: “Sci fuoripista e sci alpinismo”
Con l’art.17 della Legge 363/03 il legislatore  ha dettato due importanti prescrizioni in tema di sci fuori pista e sci alpinismo.
La prima prescrizione riguarda il tema della responsabilità per eventuali incidenti verificatisi fuori pista: in tal caso, qualora si verifichi un incidente, è esclusa la responsabilità del gestore degli impianti e del concessionario anche nel caso in cui il percorso fuori pista sia servito dagli impianti.
Ciò significa che lo sciatore che decide di seguire un percorso al di fuori delle piste segnalate lo fa a proprio rischio e pericolo non potendo avanzare alcuna pretesa risarcitoria nei confronti del gestore degli impianti, al quale non può esser addebitata alcuna colpa (così ad esempio per lo stato del percorso fuori pista). Viceversa il gestore è responsabile per quanto di propria competenza, all’interno dell’area sciabile attrezzata.
La seconda prescrizione riguarda invece coloro che praticano lo sci alpinismo imponendo, nel caso di “evidenti rischi di valanghe”, l’obbligo di munirsi di appositi sistemi elettronici al fine di consentire una pronta individuazione e di garantire un idoneo intervento di soccorso.

Attuale normativa ( art. 26 D.L.  n.40 del 28.2.2021: “Sci fuori pista, sci-alpinismo e attività escursionistiche”)
Attualmente la materia è disciplinata dall’art. 26 del D.lgs  n.40 del 28.2.2021.
Con l’introduzione delle nuove disposizioni normative viene di fatto, sostanzialmente integrato l’art.17 della Legge 363/03 con l’aggiunta del comma 3 e del comma 4 che riguardano  rispettivamente l’obbligo dei gestori di esporre quotidianamente  il bollettino delle valanghe e la facoltà dei gestori di destinare all’interno dell’area sciabile attrezzata appositi percorsi per la risalita con gli sci di alpinismo.
In particolare,  la nuova normativa al comma 2  disciplina le attività escursionistiche anche mediante le racchette da neve, con ciò differenziandosi dalla precedente normativa che riguardava soltanto lo sci-alpinismo e lo sci fuoripista.
Sempre al comma 2 la nuova normativa provvede ad individuare quali ulteriori strumenti di segnalazione, la “pala “e la “sonda da  neve” che, pertanto, si aggiungono  ai  sistemi elettronici di segnalazione già previsti dall’art. 17 della L.363/03.

Questo il testo della nuova norma:
“Art.26 (Sci fuori pista, sci-alpinismo e attività escursionistiche)
1) Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi.
2) I soggetti che praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuoripista o le attività escursionistiche in ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe, devono munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve, per garantire un idoneo intervento di soccorso.
3) I gestori espongono quotidianamente i bollettini delle valanghe redatti dai competenti organi dandone massima visibilità.
4) Il gestore dell’area sciabile attrezzata, qualora le condizioni generali di innevamento ed ambientali lo consentano, può destinare degli specifici percorsi per la fase di risalita nella pratica dello sci alpinismo.”

Considerazioni finali
Il comma 2 dell’art.26 prevede una prescrizione che rimette allo sciatore la valutazione circa “le condizioni climatiche e della neve” che possano comportare “evidenti rischi di valanghe”, con ciò lasciando piena libertà di decisione in merito all’opportunità di premunirsi o meno dell’apposito sistema elettronico.
Invero,  in caso di “evidenti rischi di valanghe”, si auspica che gli appassionati di sci alpinismo evitino a priori di mettere in pericolo la propria incolumità e quella dei soccorritori.
In ogni caso l’obbligo di premunirsi di sistemi elettronici (cd dispositivi ARVAL “apparecchi di ricerca in valanga) costituendo una “precauzione minima” potrebbe essere generalizzato in modo da consentire sempre un pronto intervento, evitando all’utente di correre inutili rischi ed al contempo evitando dispendiose attività di ricerca e soccorsi.

Avv.Francesco Persio
(Commissione Governativa Riforma Sport)

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