Cumulo di neve fresca nella pista da sci: responsabilità

A CURA DI FRANCESCO PERSIO

La responsabilità del gestore per problemi legati alla manutenzione e preparazione della pista è stata esclusa nel caso di:
– “cumulo di neve fresca non trattata”: La responsabilità del gestore è stata esclusa dal Tribunale di Campobasso con riferimento ad un incidente verificatosi a causa dell’asserito difetto di manutenzione della pista (nella specie la sciatrice riferiva di essersi infortunata a causa della caduta dovuta ad un cumulo di neve fresca non trattata). In particolare il Giudice, dopo aver illustrato i vari orientamenti  della giurisprudenza di legittimità in materia di criteri di attribuzione della responsabilità del gestore, ha chiarito che: “Il potere di controllo, e conseguentemente la responsabilità del gestore, non può ritenersi esteso alle situazioni di rischio naturale “esterno” normalmente esistenti, ossia a quelle a cui lo sciatore accetta di esporsi nel momento in cui decide di praticare un’attività sportiva peculiare quale quella sciistica. Ne consegue che, se deve ravvisarsi una sicura responsabilità nel caso di danno causato da inadeguata manutenzione della pista, ovvero dall’urto con ostacoli artificiali non adeguatamente segnalati e protetti (con reti, materassi, ecc.), non potrà ritenersi esigibile, sia sotto il profilo del corretto adempimento, sia dell’oggetto del potere di signoria da parte del custode, l’eliminazione dei rischi naturali c.d. tipici, quali la presenza di zone alberate ai fianchi del tracciato, la mutevolezza del pendio, la presenza di tratti nevosi di differente consistenza, ecc., essendo sufficiente la segnalazione nel caso di non immediata percepibilità”. Conseguentemente, non essendo stata dimostrata la presenza di alcuna anomalia sulla pista anche in considerazione del fatto che “non vi è prova che nello stesso giorno siano avvenuti o stati segnalati altri sinistri del medesimo tipo addebitabili allo stato della pista”,  il Tribunale  ha ritenuto che il pregiudizio patito non potesse esser addebitato allo stato della pista quanto piuttosto ad una caduta accidentale (Tribunale di Campobasso sentenza  13/1/14)

Avv. Francesco Persio

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Avv. Francesco Persio
Francesco Persio è nato a Rieti il 25 agosto 1957, titolare dello studio legale fondato nel 1908 con sede in Rieti (Piazza Vittorio Emanuele II n.11) Laureato nel 1981 presso l’Università “La Sapienza” di Roma; Avvocato cassazionista iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma. Esperto giuridico del Governo, componente della Commissione Governativa di Riforma dello Sport; ha scritto per conto del Governo la nuova normativa sulla sicurezza degli sport invernali (D.lgs 40/2021) ricevendo l'encomio del Ministro. Presidente dell'Associazione “Vittime degli incidenti sugli sci” nonché dell'associazione “La Tua sicurezza sugli sci”; ha creato il portale Sciare sicuro che costituisce un valido osservatorio sulla sicurezza degli sciatori. Si occupa da molti anni della sicurezza delle piste da sci; impegnato a divulgare i principi e le regole della sicurezza attraverso trasmissioni televisive e radiofoniche nazionali; relatore in diversi convegni nazionali, promotore della conferenza stampa sulla sicurezza nelle piste da sci presso la Camera dei Deputati. Conoscitore ed esperto della montagna e dello sci, in gioventù ha svolto attività agonistica partecipando a numerose gare. Nel 1975 è diventato maestro di sci, conseguendo la relativa abilitazione al Passo dello Stelvio (BZ). Ha esercitato l’attività di maestro di sci in Italia, a Bariloche (Argentina), a Valle Nevado (Cile), ad Aspen in Colorado (USA), a St.Moritz (Svizzera). E’ stato componente della Commissione di Esame dei Maestri di sci.