La responsabilità del gestore per problemi legati alla manutenzione e preparazione della pista è stata esclusa nel caso di:
“lastra di ghiaccio”: la Corte d’appello di Roma, confermando la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda risarcitoria, ha ribadito l’esclusione di responsabilità del gestore per una caduta dovuta ad una lastra di ghiaccio formatasi intorno ad un cannone sparaneve ai margini della pista.
In particolare è stato ritenuto che nella fattispecie si fosse in presenza di caso fortuito dovuto a fatto negligente dello stesso danneggiato (lo sciare in condizioni di pericolo al limite del bordo pista, vicino ai cannoni dove si formano lastre di ghiaccio) e tale da escludere la responsabilità del gestore, in base alla valutazione di fatto della circostanza per cui il formarsi del ghiaccio nei pressi di un cannone sparaneve è circostanza non imprevedibile dal danneggiato. Corte d’Appello di Roma 3681/2010 del 21/9/10 confermata da Cass. 13/21241
Avv. Francesco Persio
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