La pratica non agonistica dello sci e dello snowboard, come di ogni sport di velocità, presenta un certo margine di rischio; ciò non significa, tuttavia, che sciare sia da considerare uno sport di per sé “pericoloso”.
Recenti studi hanno infatti evidenziato che lo sci non è uno sport pericoloso (cfr. cap.1 “Statistiche incidenti”).
Valutando infatti il numero degli incidenti – pur rilevante – in rapporto al numero degli sciatori ed alla frequenza dei passaggi in pista, lo sci e lo snowboard non destano particolari preoccupazioni, purchè praticati con prudenza e nel rispetto delle regole.
Il pericolo maggiormente avvertito dagli sciatori, invero, è dato dalle probabilità di incorrere in una collisione con altri sciatori poiché, soprattutto nelle giornate di maggior affluenza, è assai frequente che le traiettorie degli sciatori si incrocino o che ci si trovi improvvisamente a dover evitare lo scontro con altri sciatori già caduti per propria colpa o che hanno deviato in modo repentino la loro direzione.
L’affollamento sulle piste, in ogni caso, determina un significativo aumento del rischio di incidenti, poiché se è vero che la maggior parte degli infortuni (circa il 77%) dipende da una caduta accidentale dovuta a perdita di controllo dell’attrezzo e dunque nulla a che fare con il numero delle persone sulle piste, è anche vero che la percentuale degli infortuni derivante dalle collisioni aumenta nelle giornate di maggior affluenza (cfr. cap.1 “Statistiche incidenti”).
In ogni caso, che ci sia o meno grande affluenza sulle piste, al fine di evitare che una piacevole giornata di sci si trasformi in una corsa in ospedale, occorre sempre rispettare alcune semplici regole.
Tali regole sono state formulate e diffuse come “Decalogo dello sciatore” dalla FIS (Federazione Internazionale Sci), per la prima volta durante il congresso di Beirut del 1967, successivamente, sono state aggiornate dalla stessa FIS nel congresso di Famagosta del 1973 e ancora definite nella stesura attuale nel congresso di Portorose del 2002.
Trattasi di regole di comportamento ispirate a principi di buonsenso, comune prudenza che ogni sciatore e snowboarder deve conoscere e rispettare con riguardo alla velocità, alla scelta della direzione, al sorpasso ed in genere, con riferimento alla condotta che occorre tenere negli incroci nonchè in caso di sosta e di caduta.
Queste regole, seppur con qualche piccola variante, sono state tradotte in vere e proprie disposizioni normative ed inserite nella legge 363/03 intitolata, appunto, “norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo”.
Successivamente, le regole in questione sono state ribadite, con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 20/12/05, questa volta secondo una versione maggiormente aderente al testo del Decalogo FIS, destinata pertanto ad integrare le disposizioni normative contenute nella L. 363/03.
Nel prossimi articoli esamineremo le singole disposizioni contenute nella citata legge, precisando sin da ora che la relativa violazione è punita con una sanzione amministrativa il cui ammontare è determinato dalle singole regioni tra un minimo di 20 euro e un massimo di 250 euro (art. 18 II comma); fanno eccezione a tale previsione le violazioni di cui all’art. 8 (obbligo del casco) e all’art. 16 (soccorso) essendo la sanzione amministrativa già determinata dalle rispettive disposizioni contenute nella L. 363/03.
Avv.Francesco Persio