Obblighi gestore impianti
Il gestore degli impianti deve assicurare, all’interno delle aree sciabili attrezzate, la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza. La legge 363/03 pone pertanto a carico del gestore una serie di obblighi tra cui:
- la segnaletica (art.6)
- L’esposizione in modo visibile di cartelli relativi alla classificazione delle piste, alla segnaletica, alle regole di condotta (art.5)
- La manutenzione ordinaria e straordinaria (art.7)
- L’innevamento programmato (art.7)
- La messa in sicurezza delle piste (art.2)
- La predisposizione del servizio di soccorso e di trasporto degli infortunati (art.3 comma II )
- La segnalazione dei pericoli e la protezione dagli ostacoli (art.3 comma I )
- La compilazione di un elenco degli infortuni, con indicazione della relativa dinamica, da trasmettere annualmente al Ministero della Salute (art. 2)
- La stipula di un’assicurazione (art.4)