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Obblighi gestore impianti

Il gestore degli impianti deve assicurare, all’interno delle aree sciabili attrezzate, la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza. La legge 363/03 pone pertanto a carico del gestore una serie di obblighi tra cui:

  • la segnaletica (art.6)
  • L’esposizione in modo visibile di cartelli relativi alla classificazione delle piste, alla segnaletica, alle regole di condotta (art.5)
  • La manutenzione ordinaria e straordinaria (art.7)
  • L’innevamento programmato (art.7)
  • La messa in sicurezza delle piste (art.2)
  • La predisposizione del servizio di soccorso e di trasporto degli infortunati (art.3 comma II )
  • La segnalazione dei pericoli e la protezione dagli ostacoli (art.3 comma I )
  • La compilazione di un elenco degli infortuni, con indicazione della relativa dinamica, da trasmettere annualmente al Ministero della Salute (art. 2)
  • La stipula di un’assicurazione (art.4)

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