Con riguardo al sorpasso l’art. 11 della Legge 363/03 detta le seguenti regole di comportamento:
“LO SCIATORE CHE INTENDE SORPASSARE UN ALTRO SCIATORE DEVE ASSICURARSI DI DISPORRE DI UNO SPAZIO SUFFICIENTE ALLO SCOPO E DI AVERE SUFFICIENTE VISIBILITÀ.
IL SORPASSO PUÒ ESSERE EFFETTUATO SIA A MONTE SIA A VALLE, SULLA DESTRA O SULLA SINISTRA, AD UNA DISTANZA TALE DA EVITARE INTRALCI ALLO SCIATORE SORPASSATO”
Con questa prescrizione il legislatore ha inteso disciplinare il sorpasso lasciando piena libertà di scelta in ordine alle modalità della manovra (“sulla destra o sulla sinistra…”) stabilendo unicamente che lo sciatore in fase di sorpasso deve avere spazio e visibilità sufficiente evitando di creare intralci allo sciatore sorpassato.
Viene dunque ribadito che lo sciatore in fase di sorpasso (sciatore a monte) ha l’obbligo di evitare qualsiasi interferenza che possa mettere in difficoltà lo sciatore sorpassato.
Anche in questo caso si tratta di rispettare regole di comune prudenza la cui ratio è quella di non causare nessun intralcio allo sciatore che si sta sorpassando, cercando altresì di evitare il pericolo costituito da movimenti volontari e involontari del medesimo, anche qualora quest’ultimo sia fermo sulla pista.
Chiarissimo in tal senso è anche l’art. 4 del Decalogo dello Sciatore (DM 20/12/05) “IL SORPASSO PUÒ ESSERE EFFETTUATO (CON SUFFICIENTE SPAZIO E VISIBILITÀ) TANTO A MONTE QUANTO A VALLE , SULLA DESTRA O SULLA SINISTRA, MA SEMPRE AD UNA DISTANZA TALE DA EVITARE INTRALCI ALLO SCIATORE SORPASSATO”
Avv.Francesco Persio

