Come noto la riforma in materia di sicurezza sulle piste da sci attuata con il D.lgs n.40/21 ha introdotto importanti novità (cfr. assicurazione obbligatoria, casco obbligatorio fino a 18 anni di età, alcol test ecc…..), destinate a produrre rilevanti mutamenti nell’attività sciistica.
Purtroppo sull’entrata in vigore del D.Lgs n.40/21 si sono avvicendati diversi provvedimenti che hanno creato non poche difficoltà.
Ritengo opportuno ed utile per il mondo dello sci riepilogare, in modo sintetico, le diverse disposizioni che hanno interessato l’entrata in vigore del D.Lgs n.40/21, cercando di rendere il tutto facilmente comprensibile:
1) iniziale entrata in vigore: 1.3.2021 ai sensi dell’art. 43 del D.lgs n.40/2021
2) I° proroga: 1.1.2022 prevista dal D.L.41/21 (c.d. Decreto Sostegni); testo originario
3) II° proroga: 31.12.2023 prevista dal D.L. 41/21 come mod.con Legge di conversione n.69 del maggio 2021
4) III° proroga: 1.1.2022 prevista dal D.L. n.73/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis) come mod.con legge di conversione n.106 del luglio 2021.
In sostanza quindi le nuove disposizioni in materia di sicurezza introdotte con il D.Lgs n.40/2021 (al momento) entreranno in vigore il 1.1.2022 come previsto dal D.L. n.73/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis) come mod. con Legge di conversione n.106 del luglio 2021.
Lo stretto susseguirsi, in un breve e ristretto lasso temporale, di disposizioni normative con diversi contenuti, a volte tra loro opposti e contrastanti, ha ingenerato un discreto stato di confusione nell’ambiente dello sci e spesso ha creato dubbi anche agli addetti ai lavori sull’effettiva data di entrata in vigore del decreto; difficoltà acuite dal sovrapporsi di scadenze diverse per ciascun decreto (o addirittura parte di esso) facente parte della Riforma del diritto sportivo, all’interno della quale è contenuta la riforma della sicurezza sulle piste da sci.
Avv. Francesco Persio
(Componente Commissione Governo Riforma Sport)