Scontro tra sciatori: concorso di colpa

A CURA DI FRANCESCO PERSIO

Il Tribunale di Trento, applicando l’art. 19 della L. 363/03, in presenza di dichiarazioni contrastanti sulla dinamica dell’incidente, ha ritenuto il concorso di colpa in pari misura di entrambi gli sciatori coinvolti, così motivando: “Appurato che la caduta dell’attore è da ricondurre ad uno scontro fra due sciatori e che non è allo stato possibile individuare a quale dei due soggetti coinvolti nell’incidente è imputabile tale scontro. Ritiene pertanto il giudicante di avvalersi, nel caso di specie, della presunzione di cui all’art. 19 della L. n. 363 del 2003.
La previsione in esame, pur senza configurare la disciplina sciatoria quale circolazione stradale, ha, infatti, riprodotto la disposizione di cui all’art. 2054, II comma c.c., prevedendo che “nel caso di scontro tra sciatori si presume, sino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni”.
Trattasi di norma che, come evidente, mira a superare le difficoltà che si manifestano sotto l’aspetto probatorio, nelle fattispecie di scontro fra sciatori, fattispecie nelle quali la ricostruzione della dinamica del fatto, in assenza di elementi oggettivi quali risultano essere quelli legati allo scontro fra veicoli, appare ancor più difficile.
Mentre, infatti, nei sinistri stradali, la dinamica ben può essere ricostruita dalle tracce di frenata, dall’individuazione del punto d’urto, dalla posizione di quiete dei mezzi, nonché dai danni patiti dai mezzi, nel caso di scontro su di una pista da sci, che vede quali protagonisti due persone che si scontrano su terreno sul quale non si lasciano tracce, la ricostruzione della stessa, appare sovente, impossibile.
Come rilevato, nel caso di specie alcuna prova contraria risulta fornita, non essendo emersa la presenza di altro soggetto ovvero elementi tali dai quali poter desumere, in concreto, le effettive modalità con le quali i due sciatori, o meglio, i loro sci, sono venuti ad impattare.
Deve quindi applicarsi la presunzione di cui all’art. 19 L. n. 363 del 2003.
Ne consegue, pertanto, la condanna del convenuto alla rifusione della metà dei danni patiti dall’attore.”  (Tribunale di Trento sentenza 11/3/14)

Avv. Francesco Persio

 

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Avv. Francesco Persio
Francesco Persio è nato a Rieti il 25 agosto 1957, titolare dello studio legale fondato nel 1908 con sede in Rieti (Piazza Vittorio Emanuele II n.11) Laureato nel 1981 presso l’Università “La Sapienza” di Roma; Avvocato cassazionista iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma. Esperto giuridico del Governo, componente della Commissione Governativa di Riforma dello Sport; ha scritto per conto del Governo la nuova normativa sulla sicurezza degli sport invernali (D.lgs 40/2021) ricevendo l'encomio del Ministro. Presidente dell'Associazione “Vittime degli incidenti sugli sci” nonché dell'associazione “La Tua sicurezza sugli sci”; ha creato il portale Sciare sicuro che costituisce un valido osservatorio sulla sicurezza degli sciatori. Si occupa da molti anni della sicurezza delle piste da sci; impegnato a divulgare i principi e le regole della sicurezza attraverso trasmissioni televisive e radiofoniche nazionali; relatore in diversi convegni nazionali, promotore della conferenza stampa sulla sicurezza nelle piste da sci presso la Camera dei Deputati. Conoscitore ed esperto della montagna e dello sci, in gioventù ha svolto attività agonistica partecipando a numerose gare. Nel 1975 è diventato maestro di sci, conseguendo la relativa abilitazione al Passo dello Stelvio (BZ). Ha esercitato l’attività di maestro di sci in Italia, a Bariloche (Argentina), a Valle Nevado (Cile), ad Aspen in Colorado (USA), a St.Moritz (Svizzera). E’ stato componente della Commissione di Esame dei Maestri di sci.

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