Come era già stato scritto nel precedente articolo, l’importanza del settore e la crescita qualitativa e quantitativa dell’attività sciistica dei disabili non è sfuggita al Legislatore il quale con la Legge delega n.86/2019 all’art.9 punto n.4) lettera c) prevede la “revisione delle norme in modo da favorire la piu’ ampia partecipazione alle discipline sportive invernali, anche da parte delle persone con disabilita’”.
Nel precedente articolo era stato descritto il tema della Riforma, precisando che la stessa aveva riguardato i seguenti aspetti:
a) categorie disabili
b) accompagnamento dei disabili in pista
c) individuazione in pista
d) diritto di precedenza
e) obbligo del casco
Passiamo pertanto a trattare con il presente articolo il suddetto punto e) e cioè l’obbligo del casco.
In sede di modifica della legge, è stata introdotta una normativa dello stesso tenore di quella prevista per gli sciatori normodotati e pertanto anche per gli sciatori disabili è previsto l’obbligo del casco fino al 18° anno di età.
Il Legislatore ha altresì precisato che ogni eventuale incompatibilità all’uso del casco dovuta al particolare tipo di disabilità dovrà essere attestata da un medico sportivo che pertanto in tal caso dovrà rilasciare un certificato attestante la relativa esenzione.
La particolare situazione del disabile, in riferimento ai traumi subiti, rende l’utilizzo del casco meritevole di particolare attenzione ed in questo senso l’intervento del Legislatore potrà essere visto in termini positivi.