L’anno zero dello sci italiano è sicuramente il 2022. L’intero settore è stato interessato sia da una piacevolissima ondata di turisti, che quest’anno finalmente ha riguardato sia le Alpi che gli Appennini, sia da una corposa normativa che coinvolge quasi ogni aspetto della vita sugli sci, il Dlgs 40/2021.
In questo articolo ci si vuole soffermare sulla roboante novità dell’alcol test sugli sci. Effettivamente è sancito dall’art 31 del decreto menzionato, il quale conferisce agli organi accertatori il potere di effettuare controlli sugli sciatori per verificare che non si trovino in stato di ebbrezza. L’articolo 29 del medesimo decreto stabilisce chi abbia il ruolo di organo accertatore e precisamente lo pone in capo a Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e corpi di Polizia Locale impegnati nel servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche. È da escludersi quindi, come è stato erroneamente sostenuto da taluni, che i controlli possano essere effettuati dalle Truppe Alpine o dai dipendenti del gestore della stazione.
Quanto alla punizione del fatto, l’art 33 prevede al comma 2 lett.M la sanzione amministrativa di natura pecuniaria da 250 a 1000 euro, salvo che il fatto accertato non costituisca un autonomo reato per via della sua particolare natura. Al comma 4 dello stesso articolo poi è prevista una sanzione accessoria elevabile solo nei casi di particolare gravità o reiterata condotta, consistente nel ritiro dello skipass da uno fino a tre giorni.
Resta ora da capire in quali casi è integrata l’illecita fattispecie: a tal proposito l’art 31 prevede che è fatto divieto esclusivamente di sciare in stato di ebbrezza, tale pratica è ben tipizzata nell’art.2 lett.l del decreto e pertanto non sono punibili altre azioni, come prendere l’impianto di risalita in stato di ebbrezza, ma senza praticare lo sport in questione, infatti esistono molti impianti che sono autorizzati al trasporto a piedi e tali utenti non sono considerati sciatori e pertanto a loro non è applicabile l’art 31.
Stesso discorso vale anche per chi utilizza gli slittini e le slitte (art 2 lett. o e p), perché la pratica non può essere in alcun modo assimilata al concetto di sport invernale praticato con l’ausilio di appositi sci.
L’applicazione della norma, in mancanza di alcuna previsione relativa alla soglia del tasso alcolemico, potrà risultare penalizzante per gli sciatori ed anche per i titolari di esercizi commerciali che somministrano al pubblico bevande alcoliche.
Sotto questo punto ultimo aspetto si prevedono dunque tempi duri per baite e rifugi, ma non per tutti o almeno per coloro che non hanno una clientela fatta di soli sciatori.
FEDERICO VENTURINI