Nel caso dello scontro tra uno snowbordista ed uno sciatore, qualora il primo, sopraggiungendo da monte, non abbia uniformato la propria condotta ai principi in questione: “in relazione alla condotta di chi impegni una discesa ove già siano presenti altri sciatori” la Legge 363/03 prevede che “lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle” (art. 10), prescrivendo altresì che “lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità”, precisando infine che “il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato” ( art. 11 ).
In specie emerge dalle dichiarazioni testimoniali … che “lo snowboardista era a monte di entrambi” e “veniva giù dritto lungo la pista”, superandola quindi sulla sinistra, “tanto veloce che il rumore ed il passaggio sono stati contestuali”. La teste ha quindi riferito con precisione e chiarezza che “dopo averla superata, lo snowboardista ha compiuto una virata stretta andando ad impattare sul sig. T. che si trovava in posizione più o meno centrale, stava prendendo una diagonale” e “procedeva piuttosto lentamente” ed è stato quindi “colpito alla schiena”, cadendo “privo si sensi” (Tribunale di Aosta sentenza 7/6/16)
Avv. Francesco Persio
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