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    Presenza di una buca nella pista da sci: responsabilità

    La responsabilità del gestore per  problemi legati alla manutenzione e preparazione della pista è stata esclusa nel caso di:
    “buca sulla pista”: la Corte d’appello di Roma, riformando integralmente la sentenza di primo grado, che invece aveva condannato il gestore al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 2051 cc, ha ritenuto che: “la presenza occasionale di una buca sulla pista può essere considerato avvenimento imprevedibile ed inevitabile per un gestore di impianti di sci nel momento in cui vi è prova che le condizioni “generali” della pista siano state del tutto normali (i C.C. indicavano, a tal proposito, la neve rilevata come COMPATTA e GHIACCIATA) e non imponeva al medesimo alcun obbligo di intervento per eliminare quel prospettato pericolo (va evidenziato, ancora, che nessun elemento dimostra che altri sciatori avessero avuto problemi analoghi o che i Carabinieri avessero ricevuto segnalazioni o lamentele in merito alle condizioni della pista)”. Corte d’Appello di Roma  15/1/2013

    Avv. Francesco Persio

    mail:studiopennesipersio@libero.it
    www.avvocatofrancescopersio.it

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