Il legislatore ha posto un divieto generale di percorrere a piedi le piste da sci: “È VIETATO PERCORRERE A PIEDI LE PISTE DA SCI, SALVO I CASI DI URGENTE NECESSITÀ” (ART.15 LEGGE 363/03)
Ciò significa che normalmente non è consentito avventurarsi a piedi sulle piste, salvo “i casi di urgente necessità”, vale a dire, ad esempio quando occorra prestare assistenza ad un infortunato o rimuovere una situazione di pericolo.
In tal caso, chi percorre a piedi una pista ha l’obbligo di tenersi sul bordo evitando rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni sulla sicurezza.
In proposito va notato che l’obbligo di tenersi ai bordi della pista è espressamente previsto per “chi discende la pista senza sci” (art. 15 II comma) ma la stessa regola ovviamente non può che valere anche per chi, sempre a piedi, risale una pista.
Si richiama sul punto l’art. 7 del Decalogo dello Sciatore (DM 20/12/05) ove è espressamente stabilito che: “IN CASO DI URGENTE NECESSITÀ LO SCIATORE CHE RISALE LA PISTA, O LA DISCENDE A PIEDI, DEVE PROCEDERE SOLTANTO AI BORDI DELLA STESSA”
La norma si giustifica in considerazione del fatto che colui che si muove a piedi sulle piste non avendo la stessa velocità e capacità di manovra degli sciatori finisce per rappresentare un ostacolo imprevisto.
Qualora si stia svolgendo una competizione è vietato agli estranei sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla (art. 15 III comma).
Questa disposizione essendo espressamente riferita “agli estranei” riguarda chiaramente tutti coloro che non prendano parte alla competizione e non facciano parte dell’organizzazione, indipendentemente dal fatto che siano a piedi o meno.
E’ infatti immediatamente percepibile il grave pericolo che potrebbe derivare dall’attraversamento di una pista durante lo svolgimento di una gara.
Infine il legislatore stabilisce un divieto generale di risalire le piste con gli sci: “LA RISALITA DELLA PISTA CON GLI SCI AI PIEDI È NORMALMENTE VIETATA. ESSA È AMMESSA PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL GESTORE DELL’AREA SCIABILE ATTREZZATA O, IN MANCANZA DI TALE AUTORIZZAZIONE, IN CASI DI URGENTE NECESSITÀ, E DEVE COMUNQUE AVVENIRE AI BORDI DELLA PISTA, AVENDO CURA DI EVITARE RISCHI PER LA SICUREZZA DEGLI SCIATORI E RISPETTANDO LE PRESCRIZIONI DI CUI ALLA PRESENTE LEGGE, NONCHÉ QUELLE ADOTTATE DAL GESTORE DELL’AREA SCIABILE ATTREZZATA”
E’ dunque normalmente vietato oltre che percorrere le piste a piedi (art. 15 I comma), risalire le piste con gli sci (art. 15 IV comma) salvo due deroghe: vale a dire in caso di preventiva autorizzazione del gestore, o in mancanza di tale autorizzazione, nel solo caso di urgente necessità; in tale evenienza chi risale la pista con gli sci dovrà tenersi ai bordi e rispettare comunque tutte le prescrizioni della legge sulla sicurezza nonché quelle impartite dal gestore.
Avv.Francesco Persio