Scontro tra uno sciatore ed uno snowboardista

DECISIONI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (a cura di Francesco Persio)

Nel caso dello scontro tra uno snowbordista ed uno sciatore, qualora il primo, sopraggiungendo da monte, non abbia uniformato la propria condotta ai principi in questione: “in relazione alla condotta di chi impegni una discesa ove già siano presenti altri sciatori” la Legge 363/03 prevede che “lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle” (art. 10), prescrivendo altresì che “lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità”, precisando infine che “il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato” ( art. 11 ).
In specie emerge dalle dichiarazioni testimoniali … che “lo snowboardista era a monte di entrambi” e “veniva giù dritto lungo la pista”, superandola quindi sulla sinistra, “tanto veloce che il rumore ed il passaggio sono stati contestuali”. La teste ha quindi riferito con precisione e chiarezza che “dopo averla superata, lo snowboardista ha compiuto una virata stretta andando ad impattare sul sig. T. che si trovava in posizione più o meno centrale, stava prendendo una diagonale” e “procedeva piuttosto lentamente” ed è stato quindi “colpito alla schiena”, cadendo “privo si sensi” (Tribunale di Aosta sentenza 7/6/16)

Avv. Francesco Persio

mail: studiopennesipersio@libero.it
www.avvocatofrancescopersio.it

 

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