La legge prevede che all’interno delle aree sciabili attrezzate nel caso di stazione avente più di 3 piste e servita da altrettanti n. 3 impianti di risalita i comuni individuano il tratto di pista riservata per gli allenamenti dello sci e snowboard agonistico (art. 2 comma 4 Legge 363/03).
In aggiunta a quanto sopra, la legge stabilisce che nel caso di stazione avente più di 20 piste servite da almeno 10 impianti, i comuni individuano altresì le aree riservate alle evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard.
Avv.Francesco Persio