La responsabilità del gestore per problemi legati alla manutenzione e preparazione della pista è stata esclusa nel caso di “sciatore colpito dal seggiolino della seggiovia”
La Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado con cui era stata respinta la domanda risarcitoria di uno sciatore che una volta caduto, a causa della presenza di ghiaccio nella piazzola di arrivo della seggiovia, era stato colpito al capo dal seggiolino retrostante.
In particolare il Giudice di secondo grado ha ritenuto non dimostrato il nesso di causalità tra il sinistro e l’attività espletata dal vettore (tale essendo ritenuto il gestore per ciò che concerne la fase relativa agli impianti di risalita)
Corte d’Appello di Milano 2187/2011 confermata da Cass. 16/2666
Avv. Francesco Persio
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