L’art.9 della Legge 363/03 prevede che:
“1. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l’incolumità altrui.
2. La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti”
L’art. 9, espressamente riferito alla velocità contiene una prescrizione di carattere generale relativa alla condotta che gli sciatori e snowboardisti devono tenere al fine di non arrecare danni agli altri.
La norma principale di comportamento prescrive infatti che gli sciatori e snowboardisti, in considerazione delle caratteristiche della pista e della situazione ambientale, debbono tenere una condotta tale da non costituire pericolo per l’incolumità altrui. Il Legislatore ha dunque preso in considerazione le variabili che possono materialmente incidere sul rischio incidenti: vale a dire le condizioni della pista e la situazione ambientale.
Ciò significa che ogni utente deve prestare particolare attenzione alla situazione generale della pista, avendo riguardo alla relativa conformazione (in particolare la pendenza, la larghezza e l’andamento), al tipo di neve (che può cambiare nel corso della giornata ed in base al dislivello della pista), alla visibilità (che varia in relazione alle condizioni meteo), all’affluenza (che a sua volta varia in relazione a molteplici circostanze).
Vi è poi da aggiungere un’ulteriore variabile, non di poco conto, che concerne l’abilità tecnica; ogni utente dovrà infatti impostare la discesa innanzitutto in considerazione delle proprie capacità e in relazione alle condizioni sopra elencate.
Infine, sempre ai sensi dell’art. 9 della legge, 363/03, il Legislatore ha esemplificato i casi in cui occorre comunque moderare la velocità, vale a dire “nei tratti di pista a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti”.
Tale disposizione risponde evidentemente a criteri di normale prudenza tratti dall’esperienza concreta la cui osservanza ridurrebbe certamente il rischio di incidenti sulle piste da sci.
Le statistiche sugli infortuni tuttavia dimostrano che, in molti casi, tali elementari regole di condotta vengono completamente ignorate sia da sciatori esperti che abusano della loro capacità, sia da sciatori inesperti troppo spericolati.
Per questa violazione relativa alla velocità, la Legge 363/03 individua anche i maestri di sci quali soggetti competenti per la segnalazione dell’infrazione, insieme a Polizia dello Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e corpi di Polizia locali (cfr. art. 21 L 363/03).
E’ di fondamentale importanza che gli sciatori utilizzino tutto il loro buonsenso per comprendere che la velocità costituisce sempre un fattore di rischio e che un buon sciatore si distingue non per la velocità che raggiunge ma per le capacità tecniche che gli consentono di esprimere una sciata dinamica in totale controllo degli sci.
Soltanto in questo modo si può salvaguardare la propria ed altrui incolumità.
Avv.Francesco Persio