L’art. 10 delle Legge 363/2003 prevede: “ Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle”.
L’art. 10 ha stabilito una sorta di diritto di precedenza dello sciatore o snowboardista che si trova a valle rispetto a chi proviene da monte.
Il legislatore ha dunque previsto l’obbligo per lo sciatore a monte di adeguare la propria traiettoria e velocità al fine di evitare non solo la collisione ma anche eventuali “interferenze” con lo sciatore a valle; ciò significa che lo sciatore a monte, non deve mai avvicinarsi troppo allo sciatore a valle in quanto tale comportamento verrebbe a determinare un’ “interferenza” nella traiettoria.
Tale prescrizione evidentemente si giustifica in considerazione del fatto che lo sciatore a monte, rispetto allo sciatore a valle, ha la possibilità di prevedere le evoluzioni di quest’ultimo ed è quindi in grado di adeguare la propria velocità e traiettoria alle condizioni della pista e agli sciatori presenti, valutando al meglio ogni possibilità di manovra.
In proposito pare utile richiamare la regola contenuta nell’art. 3 del Decalogo dello Sciatore (DM 20/12/05) intitolata “scelta della direzione” che riassume efficacemente il concetto: “Lo sciatore a monte che ha la possibilità di scegliere il percorso, deve tenere una direzione che eviti il pericolo con lo sciatore a valle”
Avv. Francesco Persio